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Immagine del redattoreServizi Informatici Srl

CONSERVAZIONE DIGITALE

Le fatture elettroniche dal 2020 (o dal 2019 nel caso in cui si abbiano del 2018) devono essere conservate in modalità elettronica sia per l’emittente della fattura che per il destinatario della stessa.

L’Agenzia delle Entrate specifica che l’art. 23-bis del D.lgs. n. 82 del 2005, al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”; Ne deriva che ciascun utente, in base alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “pdf”, “jpg” o “txt”) contemplati dal Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.


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