Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2019 - Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA
In riferimento al contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2019 - Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica, forniamo le seguenti precisazioni.A supporto di quanto precisato nel seguito si vedano le FAQ pubblicate sul sito Assosoftware al seguente indirizzo http://www.assosoftware.it/faq.Data della fattura. Ai sensi dell'art.21 del DPR 633/72, "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". La Circolare 14/2019 afferma che ".. la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, il documento deve contenere entrambe le date."Fatture elettroniche. La data che verrà indicata nel documento (data documento) corrisponderà alla data di effettuazione dell'operazione (consegna del bene o pagamento del corrispettivo del servizio). In sostanza, a livello operativo non cambierà nulla rispetto a prima, l'unica differenza consisterà nel fatto che la data di effettuazione non corrisponderà più alla data di emissione del documento stesso. La data di emissione sarà rappresentata dalla "Data di ricezione" presente nella ricevuta di consegna o di mancato recapito (in altri termini, la data di trasmissione della fattura a SDI) Fatture cartacee La data che verrà indicata nel documento (data documento) corrisponderà alla data di effettuazione dell'operazione (consegna del bene o pagamento del corrispettivo del servizio).· Se la data del documento corrisponde alla data di emissione dello stesso (intesa come consegna manuale, consegna tramite e-mail o PEC, ecc.), non sussiste necessità di indicare altre date all'interno del documento e non cambia nulla rispetto a prima.· Se non vi è coincidenza tra la data di effettuazione dell'operazione e la data di consegna del documento, la data di consegna (ossia di emissione), andrà anch'essa indicata nel documento, al momento della creazione dello stesso.
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Per le AZIENDE Note
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